
Nuove dotazioni di sicurezza: tutti i chiarimenti
Il Ministero dei Trasporti ha fornito chiarimenti sul Decreto 133/2024 riguardante le nuove dotazioni di sicurezza obbligatorie per la nautica da diporto. Mentre alcune questioni sono state risolte, altre rimangono aperte, richiedendo ulteriori delucidazioni.
A quattro mesi dall’entrata in vigore del Decreto 133/2024 riguardante le nuove dotazioni di sicurezza obbligatorie per la nautica da diporto, sollecitato anche da una serie di domande poste da Confindustria Nautica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito ulteriori indicazioni operative sui mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza attraverso una circolare esplicativa.
Il nuovo documento mira a chiarire alcuni aspetti critici della riforma del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto, con particolare attenzione alle dotazioni di sicurezza e al loro corretto utilizzo.
Giubbotti: responsabilità di produttore e utenti
La circolare chiarisce innanzitutto i nuovi obblighi per i fabbricanti di dotazioni di sicurezza individuali. Dal 18 gennaio 2024, questi ultimi devono fornire documentazione dettagliata o stampare direttamente sul prodotto le raccomandazioni d’uso.
Per i prodotti precedenti a questa data, le informazioni devono essere rese disponibili online in formato PDF. I diportisti, a loro volta, sono tenuti a seguire le raccomandazioni del produttore riguardo la sostituzione o il rinnovo dei dispositivi. È cruciale avere a bordo tali raccomandazioni, con un periodo di tolleranza fino al 21 ottobre 2025.
Per quanto riguarda le targhette dei giubbotti di salvataggio, contrariamente alle aspettative, il metodo di identificazione dei salvagenti si è rivelato piuttosto semplice. Il numero identificativo può essere scritto con un pennarello indelebile direttamente sul giubbotto o su un’etichetta apposita, senza specifiche indicazioni sulla posizione o dimensione della scritta. In fase di controlli, sia in navigazione sia all’ormeggio, l’assenza delle raccomandazioni a bordo non sarà sanzionabile fino al 21 ottobre 2025.
Zattera sostitutiva e comunicazioni
Per le unità che navigano oltre le 12 miglia entro i limiti SAR nazionali, è stata introdotta una novità significativa. L’utilizzo di una zattera costiera al posto di quella oceanica è consentito, solo però se l’imbarcazione è dotata di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, ovvero il Gps e l’Epirb (o telefono satellitare con funzione di chiamata di soccorso). Entrambi gli strumenti devono essere presenti a bordo.
La circolare, pur fornendo molte risposte, solleva nuovi interrogativi. In particolare, non è chiaro perché sia richiesta la presenza di un Gps se l’imbarcazione è già dotata di Epirb o telefono satellitare con funzione di soccorso. Questa ambiguità sottolinea la necessità di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero.
Ricordiamo infine che dal settembre 2025 diverranno obbligatori Gps, luci automatiche sui giubbotti, scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri e tabella Colreg. Le imbarcazioni a vela dovranno dotarsi di specifiche imbracature di sicurezza: una entro le 12 miglia e due oltre.
