
Dotazioni di sicurezza obbligatorie 2025: quali sono le novità
Dal 21 ottobre 2024 è entrata in vigore la normativa che definisce le nuove Dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo di unità a vela e a motore. Vediamo cosa cambia per il diportista e come puoi metterti in regola sul fronte della sicurezza.
Grandi novità per la navigazione da diporto in Italia. Dallo scorso 21 ottobre infatti è in vigore la nuova normativa sulle dotazioni obbligatorie per la navigazione non commerciale. Le nuove prescrizioni, indirizzate ad aumentare la sicurezza dei diportisti, sono riportate nel nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica (Decreto 17 settembre 2024, n. 133), che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre ed è entrato in vigore a partire da 21 ottobre 2024. L’intera materia a livello legislativo nel nostro Paese era ferma al Decreto 29 luglio 2008, n. 146 che il nuovo Regolamento modifica e aggiorna.
Dunque cosa cambia a bordo di natanti e imbarcazioni per uso privato che battono bandiera italiana? Prima di scendere nel dettaglio di tutte le nuove dotazioni obbligatorie previste in base alla distanza di navigazione dalla costa, in generale si può dire che la nuova normativa da una parte aumenta il numero di dispositivi obbligatori da tenere a bordo, tenendo conto anche dell’implementazione tecnologica degli stessi. Dall’altra attua una politica di equiparazione di alcune dotazioni in determinate circostanze di navigazione, lasciando così il diportista libero di scegliere a quale dispositivo affidarsi, con un occhio quindi alla semplificazione e possibilmente al risparmio. In alcuni casi le dotazioni di sicurezza addirittura si riducono.
Da quando sono obbligatorie le nuove dotazioni di bordo
Bisogna sottolineare che il decreto prevede due scadenze: alcune delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento entrano in vigore da subito, mentre per altre è previsto un anno di tempo per adeguarsi. Conoscere e rispettare le nuove disposizioni è un obbligo per tutti coloro che navigano ed evita spiacevoli e costose sanzioni in caso di inadempienza. Vediamo, dunque, cosa cambia rispetto a prima e come mettersi in regola.
Nuove Dotazioni obbligatorie dal 2025
Partiamo dalle nuove dotazioni di sicurezza che entreranno in vigore a distanza di un anno dalla pubblicazione del regolamento, quindi a partire dal 21 ottobre del 2025.
– Tabella dei segnali visivi: sale obbligatoriamente a bordo di tutte le imbarcazioni e natanti che navigano oltre le 6 miglia dalla costa (comprese quelle a noleggio) anche la Tabella dei Segnali Visivi Diurni e Notturni del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg).
– Scandaglio: nell’equipaggiamento obbligatorio di tutte unità che navigano oltre le 12 miglia dalla costa si aggiunge lo Scandaglio che può essere elettronico o manuale che in quest’ultimo caso deve arrivare a una profondità di almeno 20 metri. Per le unità a noleggio lo scandaglio deve essere sempre imbarcato, a prescindere quindi dalla distanza dalla costa, e se manuale, deve arrivare fino a 25 metri di profondità.
– Imbrago di sicurezza: altra novità è infine l’Imbragatura di Sicurezza, obbligatoria solo per le unità a vela che navigano oltre le 6 miglia dalla costa. Il dispositivo prevede un’imbragatura con attaccato un Nastro di Sicurezza Ombelicale (safety line) omologato in conformità alle norme ISO e certificato CE. L’imbragatura può eventualmente essere integrata con il giubbotto di salvataggio o un altro dispositivo di protezione certificato. È obbligatorio avere 1 imbragatura per le navigazioni entro le 12 miglia dalla costa e almeno 2 per quelle oltre le 12 miglia. Regole valide anche per le unità a noleggio.
– Luce automatica: per i giubbotti di salvataggio di qualsiasi tipo sia in espanso che gonfiabili è stato introdotto l’obbligo di dotarli di una Luce ad Attivazione Automatica, accessorio che troviamo già presente sui salvagenti autogonfiabili di fascia alta normalmente utilizzati per navigazione o regate d’altura. L’obbligo è imposto a tutte le unità che navigano oltre le 6 miglia dalla costa.
Disposizioni e dotazioni obbligatorie dal 21 ottobre 2024
Oltre alle nuove dotazioni obbligatorie di cui sopra, il decreto stabilisce anche una serie ulteriore di modifiche, obblighi e facilitazioni che sono già in vigore a partire dallo scorso 21 ottobre 2024
Pallone Nero, ora obbligatorio anche in Italia
Entra ufficialmente nella tabella delle dotazioni di sicurezza il Pallone Nero da mostrare quando si è alla fonda. In realtà questa non è una vera novità, in quanto era già previsto dal Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg). Spesso tuttavia era “dimenticato” dai diportisti. Così invece diventa a tutti gli effetti obbligatorio per tutte le unità (anche a noleggio) che superano i 7 metri di lunghezza e navigano oltre i 300 m. dalla costa.
Giubbotti di Salvataggio, cosa cambia
Hanno attuazione immediata anche alcune novità che riguardano i Giubbotti di Salvataggio. Per prima cosa perdono la vecchia nomenclatura “cinture di salvataggio” ponendo fine a possibili fraintendimenti. I giubbotti di salvataggio dovranno avere stampigliata la durata di validità stabilita dal produttore e dovranno riportare (a cura del proprietario / armatore) la sigla della barca e il numero di iscrizione al Registro del diporto cartaceo (R.I.D) oppure il suo numero di identificazione registrato nell’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN). Diventa quindi più complicato spostarli da un’unità all’altra.
Sottolineiamo che data la genericità di queste disposizioni, i produttori hanno sollecitato il Ministero a fornire indicazioni specifiche sull’applicazione concreta della normativa e soprattutto chiarimenti in merito a cosa succederà in questa fase di transizione agli attuali giubbotti di salvataggio in possesso dei diportisti.
Leggi anche:
– Nuove dotazioni di sicurezza: i chiarimenti del Ministero
Ricordiamo infine, come già indicato sopra, che i giubbotti di salvataggio dovranno essere obbligatoriamente dotati di Luce ad Attivazione Automatica.
Il nuovo regolamento prescrive anche per la prima volta quando è obbligatorio indossare il Giubbotto di Salvataggio specificando che “il giubbotto di salvataggio deve essere sempre indossato di notte nelle navigazioni in solitario”. L’obbligo di indossare il dispositivo personale di galleggiamento (minimo 50 Newton) si estende infine anche a chi naviga su derive a vela, indipendentemente dalla distanza dalla costa. Prima era previsto solo per windsurfisti, kiters e piloti di moto d’acqua (passeggeri compresi).
Zattera di Salvataggio, le agevolazioni
Come accennato all’inizio dell’articolo, il nuovo Regolamento prevede in alcuni casi la possibilità da pate del diportista di scegliere quale dispositivo di sicurezza imbarcare. Uno di questi è la Zattera di Salvataggio. Le agevolazioni sono differenti a seconda della distanza di navigazione.
– Oltre le 12 Miglia: le unità da diporto che navigano oltre le 12 miglia dalla costa ma entro la zona “SAR” (Search and Rescue) italiana, quella cioè sorvegliata direttamente dalle motovedette della Guardia Costiera, se dotate di dispositivo di geolocalizzazione (Epirb o telefono satellitare con chiamata di soccorso), possono imbarcare la Zattera costiera, al posto dell’attuale Zattera Oceanica. Agevolazione non da poco in termini di ingombri, pesi e non per ultimo, costi.

– Entro le 12 miglia: la zattera costiera, per chi naviga entro le 12 miglia, può essere a sua volta sostituita con un Battello Pneumatico a patto che sia dotato di marchiatura CE (prevista da 2,5 metri di lunghezza) e conforme agli standard UNI EN ISO 6185. Il battello di servizio dovrà inoltre essere omologato per imbarcare tutte le persone a bordo e provvisto di dispositivo di risalita (scaletta) e kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera di pari portata. Inoltre il battello in questione dovrà essere posizionato sul ponte della barca, gonfio, non capovolto e pronto per un varo veloce e manuale.
Gommoni: entro 12 miglia la Zattera non è obbligatoria
I proprietari di gommoni (nel Regolamento chiamati “unità pneumatiche”), compresi i modelli a carena rigida, vengono esentati dall’obbligo di imbarcare la Zattera Costiera ma solo se navigano entro le 12 miglia di distanza dalla costa e hanno a bordo il Kit di Sopravvivenza in dotazione nella zattera di riferimento, oltre a un estintore aggiuntivo rispetto a quelli previsti. I gommoni devono essere comunque marcati CE di categoria A, B o C e conformi agli standard UNI EN ISO 6185 (parti 3 e 4).
Quanto al kit di sopravvivenza, quelli standard, per zattera entro le 12 miglia, in genere comprendono: soffietto di gonfiamento, coltello a lama fissa con impugnatura galleggiante, torcia elettrica stagna dotata di idonee pile elettriche conservate separatamente in una busta stagna, kit di riparazione, 2 pagaie, 2 spugne, un fischietto, contenitore di acqua (0,250 litri per persona). Attualmente i produttori di dotazioni sono al lavoro per preparare una tipologia di kit acquistabile indipendentemente e separatamente dalla zattera.
Nuovo regolamento per kit segnali di soccorso
Veniamo ora a un settore in cui il nuovo Regolamento invece che aumentare riduce le dotazioni obbligatorie, i Segnali di soccorso che vengono semplificati e ridotti a 3 soli pack. I nuovi Kit di Segnali di Soccorso sono i seguenti (segui i link sottostanti per vedere il contenuto di ogni specifico kit):
- Kit Segnali Soccorso Entro 3 Miglia
- Kit Segnali Soccorso Entro 50 miglia
- Kit Segnali Soccorso Senza Limiti
C’è anche la possibilità di sostituire i fuochi a mano con Torce a Led conformi alle norme Solas Med in accordo alle norme Imo, quest’ultime meno pericolose e più facili da smaltire, ma al momento in cui scriviamo non disponibili sul mercato italiano.
Epirb e Bussola di bordo: cosa cambia
Sempre nella politica di equiparazione tra dispositivi e facoltà di scelta per i diportisti su cosa imbarcare rientrano l’Epirb e la Bussola d bordo. L’Epirb ora può anche essere sostituito da un telefono satellitare, purché dotato di un dispositivo per inviare messaggi di soccorso all’Imrcc, ossia il Centro Nazionale di Soccorso in Mare della Guardia Costiera, nonché conforme a una serie di standard indicati nella tabella delle dotazioni.
Così anche per la tradizionale Bussola magnetica che può essere sostituita con una bussola elettronica. È previsto inoltre che le tabelle delle deviazioni della bussola delle imbarcazioni debbano essere aggiornate solo in caso di modifica degli apparati o delle strutture che possano produrre differenziali elettromagnetici.
Salvagente Anulare, Orologio e Segnali Sonori
Alcuni aggiornamenti del nuovo Regolamento della Nautica 2024 riguardano anche i Salvagenti Anulari, l’ Orologio e i segnali sonori.
– Salvagente anulare: l’obbligo di avere a bordo il Salvagente Anulare con cima si sposta alle navigazioni oltre 1 miglio dalla costa mentre in precedenza era previsto a partire dai 300 metri dalla costa.
– Orologio: l’obbligo di averlo a bordo, finora previsto a partire da oltre le 12 miglia dalla costa si estende a chi naviga oltre le 6 miglia dalla costa.
– Trombe e segnalatori sonori: dalle nuove dotazioni di sicurezza scompare la voce “apparecchi di segnalazione sonora”, sostituita da quella di “Fischio e Campana” (per le unità di oltre 12 metri di lunghezza)”. Questi ultimi sono obbligatori per navigazioni da oltre 1 miglio dalla costa. La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
Dotazioni barche raccomandate e aggiuntive
Il nuovo Regolamento della Nautica per la prima volta, oltre alle dotazioni minime obbligatorie, indica ulteriori dotazioni “raccomandate” per natanti e imbarcazioni da diporto. Tra queste ci sono:
– Una cima idonea per il traino dell’unità;
– Almeno 4 cime di ormeggio;
– Una seconda ancora per la navigazione senza limite dalla costa;
– Un salvagente anulare aggiuntivo o sistema galleggiante di recupero “uomo a mare” e tabella di stivaggio dell’equipaggiamento di sicurezza, per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;
– Un sistema di allarme e/o localizzazione dell’uomo a mare per la navigazione oltre 12 miglia;
– Una bussola magnetica aggiuntiva (se a bordo c’è una bussola elettronica)
– Vhf aggiuntivo, anche portatile, per la navigazione senza limiti.
Per le imbarcazioni a vela che navigano oltre le 50 miglia dalla costa, in aggiunta alle dotazioni indicate sopra vengono raccomandate anche i seguenti accessori:
– Antenna Vhf di rispetto;
– Cesoie;
– Banzigo per salire in testa d’albero;
– Set di riparazione vele;
– Ancora galleggiante.
Sicurezza e responsabilità del Comandante
Come abbiamo detto, non si tratta di dotazioni obbligatorie ma semplicemente consigliate, tuttavia non sono da trattare con leggerezza. Va considerato infatti che il Decreto modifica l’articolo del Regolamento in cui è richiamata la Responsabilità del Comandante. Quella che specifica di “dotare l’unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere”, a cui viene aggiunto “anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate”. Non è escluso quindi che lo skipper possa essere chiamato a giustificare scelte non fatte, per esempio in caso di incidente.
